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Sez. L, Sentenza n. 230 del 12/01/1993 (Rv. 480221 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Ordinanza ingiunzione per contributi ed accessori oltre che per la sanzione amministrativa - Nullità per difetto di contestazione - Esame senza ulteriore domanda delle obbligazioni per contributi ed accessori soltanto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480221-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nel caso in cui l'istituto assicuratore abbia ingiunto, con ordinanza ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei crediti per contributi ed accessori, il giudice adito in sede di opposizione, che rilevi il difetto di contestazione ai sensi dell'art. 14 della citata legge, deve annullare l'ordinanza per la parte relativa al pagamento della sanzione amministrativa ed esaminare, senza necessità di ulteriore domanda dell'istituto opposto, la questione concernente il richiesto pagamento delle altre obbligazioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)