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Sez. U, Sentenza n. 5429 del 05/09/1986 (Rv. 447955 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - STRADE FERRATE SARDE - GESTIONE GOVERNATIVA DEL SERVIZIO SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL REGIME IN CONCESSIONE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE SUCCESSIVO A QUELLO DI NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447955-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE - STRADE FERRATE SARDE - GESTIONE GOVERNATIVA DEL SERVIZIO SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL REGIME IN CONCESSIONE - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE SUCCESSIVO A QUELLO DI NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - IRRILEVANZA.*

Il rapporto di lavoro del personale delle strade ferrate sarde a seguito del venir meno del regime di concessione governativa, si trasforma in un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riferibile direttamente allo stato, e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica. Ciò si verifica anche se - emessi dal ministro dei trasporti prima il provvedimento di nomina del Commissario straordinario e poi quello di decadenza della società concessionaria dalla concessione - il giudice amministrativo abbia, con sentenza definitiva, annullato il secondo provvedimento, ma non il primo, atteso che comunque tale giudicato - alla stregua del generale principio di cui all'art. 2909 cod. civ. - non è opponibile al lavoratore rimasto estraneo al procedimento amministrativo. (V 4851/82, mass n 422854; (V 2376/82, mass n 420258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)