Sez. 3, Sentenza n. 3865 del 26/06/1982 (Rv. 421826 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE - EX ART. 162, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVO DELL'ASSUNZIONE - EX ART. 162, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio fissato dall'art. 162 primo comma cod. proc. civ., secondo il quale il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, ove possibile, la rinnovazione degli Atti cui la nullità si estende, trova applicazione anche con riguardo al giuramento decisorio, sicché, quando la prestazione del giuramento medesimo sia avvenuta senza l'osservanza delle essenziali formalità all'uopo previste, va riconosciuto il potere-dovere del giudice di disporne la rinnovazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)