Sez. 2, Sentenza n. 4227 del 07/05/1987 (Rv. 452979 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DELLA PAROLA "GIURO" - NULLITÀ - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE - OMESSA PRONUNCIA DELLA PAROLA "GIURO" - NULLITÀ - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di giuramento, decisorio o suppletorio, non comportano nullità dello stesso l'omissione o la mancata menzione nel verbale di udienza dell'ammonizione rivolta dal giudice alla parte, mentre comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e, in ispecie, l'omessa pronuncia della parola "giuro" che concretizza e riassume la "ratio" dell'efficacia di prova legale attribuita dalla legge al mezzo istruttorio in esame. In tal caso, però, non è a parlarsi di mancata prestazione- che, ai sensi dell'art. 239 cod. proc. civ., si ha soltanto quando la parte sia ingiustificatamente assente all'udienza ovvero si rifiuti di prestare il giuramento o di riferirlo all'avversario, con sua conseguente soccombenza rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento medesimo è stato ammesso -, ma si tratta di un vizio di Forma che inficia il mezzo di prova e impone, in base alla regola generale di cui all'art. 162 cod. proc. civ., di rinnovarlo di ufficio. (V 4052/86, mass n 446861; (V 5918/85, mass n 443083; (V 3865/82, mass n 421826; (Conf 5627/79, mass n 402228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 243 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)