Sez. L, Sentenza n. 17057 del 12/11/2003 (Rv. 568123 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Titolare di pensione sociale da prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 1247 del 1992 - Trasferimento in paese membro della UE - Perdita o sospensione del diritto a pensione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
In base alla disciplina transitoria prevista dall'art. 2 del regolamento comunitario n. 1247 del 1992, modificativo del regolamento comunitario n. 1408 del 1971, al titolare del diritto alla pensione sociale, conseguito nella vigenza del regime precedente all'entrata in vigore del regolamento modificativo, continua ad applicarsi la previsione di cui all'art. 10 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971 (cosiddetto "revoca delle clausole di residenza"), in virtù della quale egli non perde il diritto alla pensione, né può essere sospesa l'erogazione di essa per effetto del trasferimento del beneficiario nel territorio di uno Stato membro dell'UE.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 10, Regolam. Comunitario del 1991 num. 1247 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)