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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 23/01/2003 (Rv. 559920 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolare di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana col pro rata estero - Diritto alla perequazione automatica - Mancata erogazione del pro rata pur in presenza di regolare contribuzione - Applicabilità del beneficio - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559920-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro - rata corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento comunitario n. 1408 del 1971), atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro - rata, coerente con il principio del cumulo di totalizzazione (al fine della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali) di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata, il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il pro - rata che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)