diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 7285 del 23/03/2018 (Rv. 647866 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Immutabilità del collegio - Operatività - Dal momento dell'inizio della discussione della causa – Omessa comunicazione del mutamento - Termine per la proposizione dell'istanza di ricusazione – Prima della decisione.
Stato
decisa il 2018-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647866-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

La composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dopo l'inizio della discussione, prima di tale momento, la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta e risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza comunicazione; né tale ultima evenienza pregiudica il diritto di difesa, potendo la parte, cui non sia noto il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, proporre istanza di ricusazione prima dell'inizio della trattazione o della decisione, ex art. 52, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)