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Sez. 3, Sentenza n. 8066 del 31/03/2007 (Rv. 598621 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Immodificabilità - Limiti - Dall'inizio della discussione - Modificazioni anteriori - Ammissibilità - Forma.
Stato
decisa il 2007-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598621-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

A mente dell'art. 276 cod. proc. civ. la decisione della causa è adottata dai giudici che hanno assistito alla discussione, sicché la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione. Fuori di questo caso (e, perciò, anche anteriormente a detto inizio), la sostituzione del giudice relatore può essere liberamente disposta per ragioni organizzative e può risultare anche da semplice annotazione nel verbale di udienza, senza altra comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)