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Sez. L, Sentenza n. 1 del 02/01/1986 (Rv. 443646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI PAGAMENTO DI EMOLUMENTI ANCHE PER PERIODI NON LAVORATI PER DETERMINATE CIRCOSTANZE NON INCLUSIVE DELLO SCIOPERO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 C.C.N.L. 29 APRILE 1976 PER IL SETTORE MANUFATTI IN CEMENTO.*
Stato
decisa il 1986-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI PAGAMENTO DI EMOLUMENTI ANCHE PER PERIODI NON LAVORATI PER DETERMINATE CIRCOSTANZE NON INCLUSIVE DELLO SCIOPERO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 5 C.C.N.L. 29 APRILE 1976 PER IL SETTORE MANUFATTI IN CEMENTO.*

Dalla mancata previsione nella norma costituzionale che sancisce il diritto di sciopero anche di una garanzia di tipo economico per i lavoratori, consegue che questi ultimi - ove si astengano dal lavoro in attuazione di uno sciopero - non hanno diritto (salva una diversa, e più favorevole, disposizione del contratto collettivo di lavoro) né alla retribuzione né ad alcun emolumento a carattere retributivo per le ore o le giornate non lavorate, anche nell'ipotesi in cui eventualmente il contratto collettivo stabilisca che determinati periodi non lavorati in ragione di specifiche circostanze di fatto - non inclusive anche dello sciopero - siano comunque rilevanti in ordine ad alcuni istituti retributivi. (nella specie il giudice del merito - chiamato ad interpretare l'art. 5 del C.C.n.L. 29 aprile 1976 per il settore manufatti in cemento, norma che, nel prevedere una maggiorazione per il lavoro cosiddetto supplementare, compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali, computava a tal fine anche le ore non lavorate dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi retribuiti, ma non anche sciopero - aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla maggiorazione suddetta conteggiando, per il superamento della soglia delle 40 ore settimanali, anche le ore non lavorate per sciopero; la S.C. ha cassato tale pronuncia affermando il principio di cui sopra). (V 256/84, mass n 432519; (V 61/84, mass n 432319).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 29/04/1976 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)