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Sez. L, Sentenza n. 256 del 12/01/1984 (Rv. 432519 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIPENDENTI DEL CREDITO ITALIANO - GRATIFICAZIONI DA CORRISPONDERE AL LAVORATORE NEL CASO DI ASSENZA DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO" - DETERMINAZIONE EX ART. 36 DEL C.C.N.L. DEL 23 LUGLIO 1976 - IPOTESI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE - RICORSO AL SUSSIDIARIO CRITERIO INTERPRETATIVO COSTITUITO DALLA PRASSI DELL'ISTITUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432519-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - DIPENDENTI DEL CREDITO ITALIANO - GRATIFICAZIONI DA CORRISPONDERE AL LAVORATORE NEL CASO DI ASSENZA DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO" - DETERMINAZIONE EX ART. 36 DEL C.C.N.L. DEL 23 LUGLIO 1976 - IPOTESI DI ASSENZA DAL SERVIZIO PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - IPOTESI DI SCIOPERO - DISTINZIONE - OBBLIGO DELL'INTERPRETE - RICORSO AL SUSSIDIARIO CRITERIO INTERPRETATIVO COSTITUITO DALLA PRASSI DELL'ISTITUTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'interpretazione dell'art. 36 del C.C.n.L. del 23 luglio 1976, applicabile ai dipendenti del credito italiano, che (riproducendo l'art. 22 del C.C.n.L. del 31 dicembre 1962) prevede la misura delle gratificazioni da corrispondere al lavoratore "nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico", il giudice deve distinguere i casi (es. Congedo per motivi di famiglia, adempimento degli obblighi di leva) in cui l'assenza dal servizio (senza corresponsione del trattamento economico) trova la sua causa in precise previsioni del contratto collettivo, dal caso in cui la mancata prestazione lavorativa sia dovuta a sciopero; nella seconda ipotesi, infatti, lo sciopero, sebbene si concreti nello Esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, determina non soltanto il venir meno della retribuzione per i giorni di astensione dal lavoro, ma anche una proporzionale riduzione delle dette gratificazioni, aventi anch'esse natura retributiva. Nè, per escludere tale conclusione, vale il richiamo all'esistenza di una contraria prassi dell'istituto di credito, atteso che il ricorso a tale sussidiario criterio interpretativo resta impedito (a parte il non univoco significato della prassi stessa) dalla Mancanza di ambiguità (alla stregua dell'elemento letterale) della clausola contrattuale da interpretare. (V 5446/82, mass n 423209; (V 502/81, mass n 410980; (V 6540/79, mass n 403300; (V 4683/79, mass n 401230; (V 3282/77, mass n 386818; (V 501/67, mass n 326444).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)