Sez. 1, Sentenza n. 4017 del 04/07/1995 Cc. (dep. 27/07/1995) Rv. 202191 - 01
Misure di sicurezza - Patrimoniali | Indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Beni patrimoniali formalmente intestati a terzi - Applicabilità della misura patrimoniale - Condizioni.
Misure di sicurezza - Patrimoniali
Al fine di disporre una misura di prevenzione patrimoniale - nel caso di beni formalmente intestati ad un terzo, che si assumono nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - non può soccorrere l'esistenza di una serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come sopra qualificato. In siffatta ipotesi, il giudice - ove disponga la misura di prevenzione patrimoniale - ha l'obbligo di addurre non soltanto circostanze sintomatiche, di spessore "indiziario", ma fatti che si connotino della gravità, della previsione e della concordanza, sì da costituire "prova indiretta" dell'assunto che si tende a dimostrare del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva dei beni stessi.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)