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Sez. 2, Sentenza n. 35628 del 23/06/2004 Cc. (dep. 27/08/2004) Rv. 229726 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Provvedimento di natura patrimoniale - Indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafiosa - Beni formalmente intestati a terzi - Applicabilità della misura patrimoniale - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229726-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)