Sez. 3 - , Sentenza n. 2551 del 30/01/2019 (Rv. 652663 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio necessario - Ordine di integrazione del contraddittorio in appello - Estinzione dell'ente nel momento in cui l'ordine poteva essere eseguito - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell'intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)