Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8065 del 21/03/2019 (Rv. 653796 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio necessario - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Esclusione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità - Litisconsorte pretermesso non indicato nell'atto di gravame - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non determina l'inammissibilità del gravame (che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata), ma impone al giudice, al fine di evitare una nullità rilevabile anche d'ufficio nei successivi gradi del processo, di disporre l'integrazione del contraddittorio, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)