diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8316 del 08/07/1992 (Rv. 478090 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Adeguamento del trattamento pensionistico all'aumento del costo della vita in relazione a liquidazione effettuata sulla base di retribuzioni ricevute prima del conseguimento del diritto a pensione - Insussistenza - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478090-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

In assenza di specifiche disposizioni relative a meccanismi di perequazione automatica (come quello previsto dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 297 del 1982) nessuna norma dell'ordinamento assicura l'adeguamento del trattamento pensionistico all'aumento del costo della vita, per l'ipotesi in cui detto trattamento venga liquidato sulla base di retribuzioni percepite in epoca anteriore a quella in cui si è conseguito il diritto a pensione; in particolare, non può trovare applicazione il principio della rivalutazione monetaria di cui all'art. 429 cod. proc. civ., riferibile solo all'ipotesi di ritardo nei pagamenti e quindi di mora del debitore, e non anche al caso di intervallo fra il sorgere della obbligazione e il periodo in cui deve essere eseguita la prestazione. Tale sistema non si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., atteso che i benefici previdenziali possono essere legittimamente graduati nel tempo, e che la prestazione pensionistica rappresenta il risultato della combinazione di diversi elementi che vanno dalla contribuzione maturata al reddito fruito, alle disponibilità finanziarie delle gestioni e al contemperamento dello sviluppo del sistema previdenziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)