Sez. L, Sentenza n. 4446 del 11/05/1996 (Rv. 497567 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Computabilità ex art. 21 sesto comma legge n. 67 del 1988 delle somme eccedenti il massimale annuo - Pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 - Applicabilità della nuova disciplina - Modalità - Rivalutazione delle retribuzioni - Riferimento alla data di originaria liquidazione della pensione - Necessità - Rivalutazione o perequazione delle quote aggiuntive per il periodo tra liquidazione della pensione e 1 gennaio 1988. Esclusione - Questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 3, 36 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE
In relazione alla rilevanza ai fini pensionistici - nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti - anche della retribuzione eccedente il massimale annuo di legge, prevista con decorrenza dal 1 gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicché anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione automatica delle pensioni, con riferimento al periodo intercorrente tra l'originaria liquidazione della pensione e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre - in conformità agli orientamenti in materia della Corte Costituzionale - va escluso che la graduazione, in relazione ad elementi temporali delle fattispecie, dell'incidenza dei nuovi benefici previdenziali possa implicare la violazione dei principi di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 n. 6 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)