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Sez. 2, Sentenza n. 2393 del 21/07/1971 (Rv. 353344 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO DELLA PROVA- FATTI - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DEL TESTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353344-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO DELLA PROVA- FATTI - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DEL TESTE - LIMITI.*

La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, nel senso che essa non puo tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta o in apprezzamento tecnico o giuridico del fattò il che non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalita sia derivato al teste per sua stessa percezione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)