Sez. 2, Sentenza n. 2393 del 21/07/1971 (Rv. 353344 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO DELLA PROVA- FATTI - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DEL TESTE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO DELLA PROVA- FATTI - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DEL TESTE - LIMITI.*
La prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, nel senso che essa non puo tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta o in apprezzamento tecnico o giuridico del fattò il che non significa che essa non possa esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalita sia derivato al teste per sua stessa percezione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)