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Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974 (Rv. 372750 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372750-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA.*

Secondo la sua funzione processuale, la prova testimoniale deve avere per oggetto fatti e non valutazioni o giudizi, nel senso che i testimoni possono essere chiamati a deporre su circostanze obiettive, cadenti sotto la comune percezione sensoria, e non gia anche ad esprimere apprezzamenti di natura tecnica o giuridica. (V 3662'72, mass n 361700; 2393'71, mass n 353344; (V 40'66, mass n 320087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)