Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974 (Rv. 372750 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - PARERI E APPREZZAMENTI (GIUDIZI) - INAMMISSIBILITA.*
Secondo la sua funzione processuale, la prova testimoniale deve avere per oggetto fatti e non valutazioni o giudizi, nel senso che i testimoni possono essere chiamati a deporre su circostanze obiettive, cadenti sotto la comune percezione sensoria, e non gia anche ad esprimere apprezzamenti di natura tecnica o giuridica. (V 3662'72, mass n 361700; 2393'71, mass n 353344; (V 40'66, mass n 320087).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)