Sez. 3, Ordinanza n. 4757 del 04/03/2005 (Rv. 579740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale - Estensione al contratto collegato - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in materia di leasing e fideiussione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo; ne consegue che la controversia avente ad oggetto il contratto di fideiussione in cui i fideiubenti abbiano con apposita clausola dichiarato di aver preso visione del contratto di locazione finanziaria e di accettarlo integralmente resta soggetto alla clausola derogativa della competenza territoriale, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale e il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico, attinente all'inesistenza dell'obbligazione solidale in ordine al contratto di leasing stipulato dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)