Sez. 1, Ordinanza n. 20635 del 22/10/2004 (Rv. 578399 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Previsione di una "competenza derogata" e non inderogabile - Conseguenze in tema di connessione di cause.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, il foro stabilito dalle parti dàluogo ad un'ipotesi di "competenza derogata" per effetto di convenzione e non già di competenza inderogabile, sicchè, anche in caso di foro esclusivo ex art. 29 cod. proc. civ., la competenza stessa può essere derogata per ragioni di connessione, con la conseguenza che, in caso di cumulo soggettivo, l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo in cui ha sede il convenuto proponendo, innanzi ad esso, contro altri soggetti, anche le cause che, siano connesse con la prima per oggetto o titolo, senza limitazioni derivanti dall'eventuale pattuizione, con tali soggetti, anche in via esclusiva, di una deroga alla competenza territoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)