diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 3960 del 16/02/2025 (Rv. 674099-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Accertamento fiscale - Inerenza dell'elemento negativo di reddito - Utilizzo materiale dei beni - Insufficienza - Collegamento con l'attività di impresa - Esclusività - Necessità - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674099-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di accertamento fiscale, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'inerenza dell'elemento negativo di reddito non è sufficiente l'utilizzo materiale dei beni ma è necessaria la prova del loro collegamento con l'attività d'impresa, richiedendosi, a tal fine, che i beni siano utilizzati in via esclusiva per l'esercizio di quella determinata attività di impresa per la quale si richiede la deduzione del costo, in quanto, in assenza di tale esclusività, si può verificare una doppia deduzione da parte di soggetti diversi, con conseguente alterazione della autentica capacità contributiva.

DPR 22/12/1986 num. 917 all. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)