Sez. L, Sentenza n. 3120 del 10/05/1986 (Rv. 446130 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ IMPUTABILE AD UNA SOPRAVVENUTA CAUSA EXTRALAVORATIVA - IRRILEVANZA - ART. 79 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELL'INABILITÀ IMPUTABILE AD UNA SOPRAVVENUTA CAUSA EXTRALAVORATIVA - IRRILEVANZA - ART. 79 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'aggravamento, imputabile ad una sopravvenuta causa extralavorativa, dell'inabilità già prodotta dall'infortunio costituisce evento privo di rilievo in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non trovando in tal caso applicazione l'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il quale regola esclusivamente le ipotesi di concause di aggravamento delle inabilità preesistenti all'infortunio sul lavoro. (V 6679/83, mass n 431401; (Conf 963/85, mass n 439116).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)