Sez. L, Sentenza n. 6679 del 10/11/1983 (Rv. 431401 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER INVALIDITÀ PERMANENTE - CONDIZIONI -CAUSE EXTRALAVORATIVE SOPRAVVENUTE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA - COLLEGABILITÀ DI ESSE AL TRAUMA INFORTUNISTICO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER INVALIDITÀ PERMANENTE - CONDIZIONI -CAUSE EXTRALAVORATIVE SOPRAVVENUTE ALL'INFORTUNIO - RILEVANZA - COLLEGABILITÀ DI ESSE AL TRAUMA INFORTUNISTICO - NECESSITÀ.*
L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (disciplina dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel consentire la revisione della rendita per Invalidità permanente nel caso di peggioramento delle condizioni fisiche del titolare, richiede che il peggioramento stesso sia derivato dall'infortunio, attribuendo Rilevanza non soltanto all'aggravamento che dipenda direttamente dalle lesioni o dalle conseguenze morbose prodotte dall'infortunio, ma anche all'aggravamento che, pur dipendendo da una causa prossima diversa, sia mediatamente ricollegabile all'infortunio: da ciò, tuttavia, non può trarsi l'illazione che derivi da infortunio anche l'aggravamento conseguente ad una malattia che abbia successivamente colpito lo stesso organo o organo omologo a quello già colpito dall'infortunio (nella specie, trattavasi di cataratta senile sopravvenuta all'occhio non infortunato), poiché la legge, nel disciplinare espressamente la materia delle concause extralavorative sopravvenute all'infortunio, ne ha condizionato la Rilevanza, ai fini della revisione della rendita, alla collegabilità di esse al trauma infortunistico. (V 1648/82, mass n 419480; (Conf 530/80, mass n 403923; (Conf 3767/77, mass n 387429).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)