Sez. 1, Sentenza n. 13748 del 18/09/2003 (Rv. 566944 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Errata indicazione della data della notifica - Mera rettifica in base alle risultanze dei registri dell'ufficiale giudiziario - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Proponibilità anche nel giudizio di cassazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE
In tema di notificazione, l'attività dell'ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, mentre l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi del citato art. 148, dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dal medesimo ufficiale giudiziario (senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o di libera valutazione) e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso; con la conseguenza che soltanto la querela di falso - proponibile anche nel giudizio di cassazione, qualora riguardi atti o documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità - potrebbe consentire di rettificare, con accertamento compiuto dal giudice esclusivamente competente ex art. 9 cod. proc. civ. e mediante i provvedimenti accessori di rettificazione ai sensi dell'art. 226 cod. proc. civ., in relazione all'art. 480 - ora 537 - cod. proc. pen., l'eventuale errore nell'indicazione, nella relata ex art. 148 cit., della data della notifica del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 226, Cod. Proc. Pen. art. 537
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)