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Sez. L, Ordinanza n. 4603 del 05/03/2004 (Rv. 570831 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Atti e documenti oggetto della denuncia - Individuazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570831-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

La querela di falso è proponibile nel giudizio di Cassazione solo quando concerna documenti attinenti al suddetto giudizio di legittimità, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, o comunque siano stati prodotti nel giudizio di merito senza essere stati impugnati per la loro asserita falsità. Ne consegue che detta querela può riguardare l'ammissibilità del ricorso e del controricorso o la nullità della sentenza impugnata, con riferimento, in tal caso, ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, quale l'irregolare costituzione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)