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Sez. 2, Sentenza n. 10749 del 19/09/1992 (Rv. 478758 - 01)

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Conflitto d'interessi | Nozione - Estensione alla rappresentanza organica di un persona giuridica - Annullabilità del contratto - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478758-01

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Conflitto d'interessi

Il conflitto di interessi che, se conosciuto o riconoscibile dal terso, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., applicabile anche nei casi di rappresentanza organica di una persona giuridica, ricorre quando il rappresentante, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato di guisa che all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante, per se medesimo o per il terzo, segua o possa seguire un danno per il rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)