diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5746 del 25/05/1995 (Rv. 492432 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO | Tempestività - Effetti - Omessa o giuridicamente inesistente notifica del ricorso - Improcedibilità del ricorso - Limiti - Omissione od inesistenza dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del deposito del decreto di fissazione dell'udienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492432-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO

Nel rito del lavoro la regolare proposizione dell'atto di appello che consegue al suo tempestivo deposito nella cancelleria del tribunale entro il termine rispettivamente stabilito dagli articoli 325 e 327 cod. proc. civ. rende per ciò solo, ed a prescindere dalle successive vicende, ammissibile l'impugnazione, la quale deve peraltro esser dichiarata improcedibile qualora successivamente al deposito del ricorso risulti omessa ovvero giuridicamente inesistente la notifica del ricorso medesimo unitamente al decreto presidenziale di cui all'art. 435 cod. proc. civ., a meno che risulti che l'omessa notifica sia dipesa dalla mancata o tardiva comunicazione all'appellante dell'avvenuto deposito del suddetto decreto (da effettuarsi ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. senza che a tal fine possa valere l'annotazione "comunicato" od altra simile, apposta in calce ad esso da parte del cancelliere, non essendo essa idonea a fornire la certezza che l'atto abbia raggiunto lo scopo) nel qual caso, va fissata, anche d'ufficio, altra udienza di discussione, a nulla rilevando che alla data di quest'ultimo provvedimento sia già consumato il termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)