Sez. 1, Sentenza n. 2297 del 09/11/1970 (Rv. 348484 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CONDIZIONI - ANTERIORE SUSSISTENZA - NECESSITA - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - DEDUZIONE PRIMA DI OGNI DIFESA - EQUIVALENZA ALLA PRIMA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CONDIZIONI - ANTERIORE SUSSISTENZA - NECESSITA - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - DEDUZIONE PRIMA DI OGNI DIFESA - EQUIVALENZA ALLA PRIMA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
Le condizioni richieste dalla legge per la emissione del provvedimento di Estinzione del processo debbono sussistere anteriormente alla sua emanazione. L'espressione 'prima di ogni altra difesĂ , di cui allo ultimo comma dell'art 307 cod proc civ, non va intesa nel senso che la eccezione di Estinzione vada proposta nella 'prima udienzĂ , ma nel senso che essa deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengono formulate. (V 2865'68, mass n 335560).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)