Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 05/09/1968 (Rv. 335560 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -ESTINZIONE DEL PROCESSO- IN GENERE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - TERMINE - DEDUZIONE PRIMA DI OGNI DIFESA - NECESSITA - EQUIVALENZA ALLA PRIMA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE -ESTINZIONE DEL PROCESSO- IN GENERE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - TERMINE - DEDUZIONE PRIMA DI OGNI DIFESA - NECESSITA - EQUIVALENZA ALLA PRIMA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
L'espressione prima di ogni altra sua difesa, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., non puo essere ritenuta equivalente a quella di prima udienza, ma va intesa nel senso corrispondente alla lettera della norma, oltre che alla sua ratio, nel senso, cioe, che l'eccezione di Estinzione deve precedere ogni diversa difesa, quale che sia il momento nel quale le difese vengano formulate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)