Sez. L, Sentenza n. 8802 del 26/10/1994 (Rv. 488264 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione riliquidata ex art. 4 legge n. 140 del 1985 - Superamento del trattamento minimo - Aumento dell'uno per cento ex art. 1 D.M. 20 novembre 1984 in tema di perequazione automatica - Spettanza - Esclusione - Aumenti ex art. 1 e 3 D.M. citato - Incompatibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
L'aumento dell'1 per cento di cui all'art. 1 del D.M. 20 novembre 1984 (emanato, in tema di perequazione automatica delle pensioni correlata alla dinamica salariale, in applicazione dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983 n. 730) non spetta con riguardo a pensione che, riliquidata in base all'art. 4 della legge 15 aprile 1985 n. 140, sia risultata superiore al trattamento minimo, e quindi assoggettata all'aumento di perequazione automatica di cui all'art. 3 dello stesso D.M., superiore a quello previsto dal citato art. 1, attesa l'incompatibilità degli aumenti rispettivamente previsti dagli artt. 1 e 3 del D.M. citato.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1983 num. 730 art. 21 CORTE COST., DM Finanze 20/11/1984, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)