Sez. L, Sentenza n. 1772 del 17/02/2000 (Rv. 533967 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Uscita di uno dei superstiti dal nucleo familiare assistito - Riliquidazione della pensione dei residui superstiti - Applicabilità degli aumenti pensionistici di legge - Condizioni - Fattispecie relativa all'applicabilità degli aumenti di cui alle leggi n. 140 del 1985, n. 33 del 1980 e n. 544 del 1988.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
In caso di perdita del diritto alla pensione di riversibilità da parte di uno dei contitolari, sulla prestazione spettante ai rimanenti titolari - riliquidata secondo i criteri di cui all'art. 22 della legge 21 luglio 1965 - sono applicabili dal momento della morte del lavoratore assicurato gli aumenti pensionistici previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui alle leggi n. 140 del 1985, n. 33 del 1980 e n. 544 del 1988, sempre che sussistano i presupposti per la relativa concessione secondo quanto previsto nelle singole disposizioni di legge (nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso l'applicabilità degli aumenti di cui all'art. 4 della legge n. 140 del 1985 essendo risultato che la pensione del "de cuius" era superiore al minimo al momento del decesso, nonché quelli di cui alle leggi n. 33 del 1980 e n. 544 del 1988 per il superamento dei previsti limiti di reddito da parte del residuo superstite titolare del trattamento di riversibilità).
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/04/1985 num. 140 art. 4, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 quater, Legge 29/12/1988 num. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)