Sez. L, Sentenza n. 4474 del 08/04/2000 (Rv. 535466 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Estinzione dei giudizi pendenti prevista, da ultimo, dall'art. 1 legge n. 662 del 1996 - Declaratoria di estinzione relativa ad appello tardivamente proposto - Inammissibilità - Intervento dell'art. 73 legge n. 448 del 1998 prevedente l'inefficacia della sentenza non passata in giudicato ancorché notificata - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
In tema di declaratoria officiosa di estinzione dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze costituzionali n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 (prevista dall'art. 1 comma centottantatreesimo legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36, comma quinto legge n. 448 del 1998), l'art. 73 comma quarto legge n. 448 del 1998, disponente l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, ancorché notificati, non va inteso nel senso che tale inefficacia possa operare a prescindere da qualsiasi declaratoria di estinzione, onde detta norma non può ritenersi tale da sottrarre alla sentenza notificata la sua idoneità al giudicato formale allo spirare del termine breve di impugnazione, ove questa non sia stata proposta, con la conseguenza che, in caso di appello proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il giudice di secondo grado non può pronunciare l'estinzione, non essendo configurabile pendenza del giudizio di impugnazione in presenza di un gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 338, Legge 31/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)