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Sez. L, Sentenza n. 12792 del 22/12/1998 (Rv. 521880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Norma prevedente l'estinzione dei giudizi pendenti - Declaratoria di estinzione relativa ad appello tardivamente proposto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

L'art. 1, comma terzo, di ciascuno dei decreti legge nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti per mancanza di tempestiva conversione, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma sesto, della legge 28 novembre 1996 n. 608), nel prevedere (con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996), l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini d'impugnazione. Pertanto, con riguardo ad appello proposto entro l'anno ma oltre il termine breve (decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado e non sospeso dalla norma in questione), il giudice di secondo grado non può pronunciare tale estinzione, non potendo configurarsi pendenza del giudizio d'impugnazione nel caso di un gravame tardivamente proposto e perciò inammissibile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 338, Decreto Legge 26/03/1996 num. 166 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/1996 num. 295 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 26/07/1996 num. 396 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/1996 num. 499 art. 1 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)