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Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 10/03/1993 (Rv. 481340 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Tempestività dell'opposizione - Prova - Onere dell'opponente - Prova - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481340-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere

In tema di sanzioni amministrative, la tempestività dell'opposizione alla ordinanza-ingiunzione (che deve essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento) deve essere provata, indipendentemente da contestazioni dell'Amministrazione, da colui che la propone, tenuto a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 ad allegare copia dell'ordinanza notificata, mentre nessun onere probatorio incombe al riguardo all'Amministrazione, con la conseguenza che, in difetto di tale prova, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)