Sez. 1, Sentenza n. 7952 del 25/08/1997 (Rv. 507064 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Allegazione del provvedimento opposto - Necessità - Fondamento - Finalità di documentazione della tempestività dell'opposizione - Avvenuta comunicazione del provvedimento a mezzo posta - Riflessi - Mancata allegazione altresì della busta - Inammissibilità dell'opposizione - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio per cui la tempestività della opposizione alla ordinanza - ingiunzione debba essere provata, indipendentemente dalle contestazioni dell'Amministrazione, da colui che propone l'opposizione, il quale è tenuto - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - ad allegare copia dell'ordinanza notificata (copia la cui allegazione assolve, per l'appunto, alla finalità di rendere possibile il controllo dell'osservanza del termine perentorio per la proposizione dell'opposizione medesima) non toglie che, ove l'ordinanza sia stata comunicata a mezzo posta e non rechi su di sè la relata di notifica, e non vi sia certezza - d'altronde - che la busta contenesse riferimento al provvedimento in questione, la mancata produzione della busta non può comportare la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)