Sez. L, Sentenza n. 4226 del 19/07/1984 (Rv. 436176 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981, DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 LEGGE N. 824 DEL 1971, QUANTO ALLA MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - CONSEGUENZE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 92 DEL 1981, DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 6 LEGGE N. 824 DEL 1971, QUANTO ALLA MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA - CONSEGUENZE.*
In tema di benefici "combattentistici", la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, quanto alla mancata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria, si configura come un factum principis idonea a determinare - fino all'eliminazione della detta lacuna ad opera dell'art. 30 bis del d.l. n. 55 del 1983 - l'inesigibilità (e, conseguentemente, l'improduttività di interessi legali) dei crediti degli ex combattenti nei confronti degli enti tenuti ad erogare l'anticipazione dei benefici suddetti. (V 3891/84, mass n 435835).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)