Sez. L, Sentenza n. 9501 del 15/09/1990 (Rv. 469281 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DEGLI ENTI DELLA FINANZA ALLARGATA DI RIMBORSARE AGLI ENTI PREVIDENZIALI GLI ONERI SOSTENUTI - REVIVISCENZA DI DETTO OBBLIGO EX ART. 30 BIS DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - INTERESSI RELATIVI AI RIMBORSI PER IL PERIODO ANTERIORE A TALE DISCIPLINA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - PROPONIBILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - SENTENZA N. 92 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DEGLI ENTI DELLA FINANZA ALLARGATA DI RIMBORSARE AGLI ENTI PREVIDENZIALI GLI ONERI SOSTENUTI - REVIVISCENZA DI DETTO OBBLIGO EX ART. 30 BIS DEL D.L. N. 55 DEL 1983 - INTERESSI RELATIVI AI RIMBORSI PER IL PERIODO ANTERIORE A TALE DISCIPLINA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - PROPONIBILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di benefici combattentistici, la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, cost., non indica con quali mezzi i cosiddetti enti della finanza pubblica allargata possano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico, ha avuto l'effetto di eliminare - invece che di sospenderlo temporaneamente - l'Obbligo degli enti predetti, nascente al momento dell'erogazione dei benefici da parte degli enti previdenziali, di rimborsare questi ultimi del relativo Onere secondo le modalità indicate dal terzo comma dello stesso articolo. Pertanto, poiché la norma caducata è stata reinserita nell'ordinamento in virtù dell'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983), che ha colmato la lacuna relativa alla copertura finanziaria, la nascita ex novo del diritto degli istituti previdenziali ad essere tenuti indenni dai detti enti compresi nella finanza pubblica allargata non può essere collocata in una data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge n. 131 del 1983, con la conseguente insussistenza, per il periodo anteriore all'avvento di tale legge, anche del diritto degli istituti previdenziali agli interessi relativi ai rimborsi. Tale conclusione, benché finisca col trasferire agli enti previdenziali parte degli oneri dei benefici combattentistici, non autorizza il giudice a proporsi d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 (nuovo testo) della legge n. 824 del 1971 in rapporto allo stesso art. 81, comma quarto, cost., per la mancata previsione della relativa copertura finanziaria, ove da tali enti non siano allegate l'insufficienza dei fondi ad essi trasferiti e la rilevantissima entità degli oneri conseguenti a loro carico. (V 6437/88, mass n 460764; (V 4980/88, mass n 459796; (V 9271/87, mass n 456454; (V 4226/84, mass n 436176; (V 4537/83, mass n 429408).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1282, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 bis, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)