Sez. 3, Sentenza n. 14671 del 14/07/2015 (Rv. 636179 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza all'incasso di un credito - Riscossione nei confronti del debitore - Legittimazione del mandatario ad agire in giudizio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
In caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito. (In applicazione di tale principio - affermato in relazione ad una fattispecie in cui la società attrice, mandataria all'incasso senza rappresentanza dei crediti delle società mandanti, aveva agito in nome proprio senza essere titolare dei diritti che intendeva tutelare giudizialmente - la S.C. ha confermato decisione con cui il giudice di merito aveva escluso in capo all'attrice sia la legittimazione "ad causam", sia quella sostanziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)