Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 26/06/1997 (Rv. 505481 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Mandato irrevocabile - Ambito di operatività - Nei solo rapporti interni tra le parti - Conseguenze - Diritti fatti valere in giudizio dal mandatario in rem propriam - Onere di cui all'art. 77 cod.proc.civ. - Osservanza - Necessità.
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il carattere della irrevocabilità, peculiare del mandato conferito nell'interesse del mandatario (cosiddetto mandato "in rem propriam"), si estrinseca e si esaurisce nel limitato ambito dei rapporti interni tra mandante e mandatario, il quale ultimo è, pur sempre, chiamato a svolgere una attività per conto altrui, sì che i diritti spettanti al mandante, non riversandosi automaticamente nella sfera giuridica del mandatario, non potranno, da questi, legittimamente farsi valere in giudizio senza l'osservanza dell'onere di cui all'art. 77 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)