Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 (Rv. 662738 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Rapporti bancari – Usura - Tasso soglia - Superamento -Interessi convenzionali di mora e interessi corrispettivi - Cumulabilità - Esclusione - Ragioni - Separata incidenza - Sussistenza - Modalità di calcolo - Criteri
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.
Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)