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Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019 (Rv. 655639 - 02)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Rapporti bancari - Interessi convenzionali di mora - Interessi corrispettivi - Normativa antiusura - Tasso soglia - art. 2 della l. n. 108 del 1996 - Usura oggettiva - Nullità della clausola - Istruzioni Banca d'Italia - Mancata previsione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. - Criteri - Valutazione unitaria del saggio d'interessi - Usura oggettiva - Sommatoria del tasso soglia di mora con il tasso soglia ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655639-02

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Nei rapporti bancari, gli intererssi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)