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Sez. 1, Sentenza n. 48056 del 27/10/2016 Cc. (dep. 14/11/2016) Rv. 268182 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione illegittima - Omessa proposizione dell'appello - Successiva istanza di declaratoria di estinzione della misura per decorso dei termini di fase - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268182-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poichè a norma dell'art. 304, commi 1 e 4, cod. proc. pen. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto di appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma secondo, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità della successiva e tardiva richiesta di declaratoria di estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità dell'originaria sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)