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Sez. 1, Sentenza n. 23159 del 28/05/2008 Cc. (dep. 10/06/2008) Rv. 240207 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Omessa proposizione dell'appello - Successiva istanza di declaratoria d'estinzione della misura per decorso dei termini di fase - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240207-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, poiché a norma dell'art. 304, commi primo e quarto, cod. proc. pen. è consentita l'immediata appellabilità dell'ordinanza che ne dispone la sospensione, la mancata presentazione, da parte dell'interessato, dell'atto d'appello nel termine perentorio stabilito dall'art. 310, comma secondo, stesso codice, comporta, in virtù del fenomeno della preclusione endoprocessuale, l'inammissibilità' della successiva e tardiva richiesta di declaratoria d'estinzione della misura e di scarcerazione per sopravvenuta scadenza dei termini cautelari di fase, a nulla rilevando l'illegittimità' dell'originaria sospensione. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame confermativa in sede d'appello del provvedimento del G.u.p. di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)