Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 18/05/1972 (Rv. 358192 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA- PER L'OMESSA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI - CORREZIONE (DELLA) - SENTENZA- PER L'OMESSA INDICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
La sola omissione del nome del difensore nell'epigrafe della sentenza costituisce una mera irregolarita formale, che puo dar luogo unicamente alla procedura di correzione prevista dagli artt 287 e seguenti cod proc civ. (Conf 3209'69, mass n 343207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)