Sez. 1, Sentenza n. 3209 del 08/10/1969 (Rv. 343207 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEI DIFENSORI - OMISSIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - PROCEDURA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI.*
L'omissione nella intestazione della sentenza della indicazione di uno dei difensori di una parte non produce nullita della sentenza medesima, ma costituisce irregolarita formale, che puo dar luogo alla procedura di correzione ex art 287 e seguenti cod proc civ. (V 2885'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)