Sez. 1, Sentenza n. 6137 del 26/03/2015 (Rv. 634844 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine - Verifica della possibilità di interventi di sostegno - Necessità - Esito - Valutazione di incapacità dei genitori e dei parenti di assicurare uno stabile contesto familiare - Conseguenze - Stato di abbandono del minore - Configurabilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 8, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 12, Legge 04/05/1983 num. 183 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)