Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016 (Rv. 639328 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Sottrazione ai genitori biologici come misura eccezionale - Configurabilità - Utilizzabilità - Condizioni - Impraticabilità di altre misure.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI
L'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale (una "extrema ratio") cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 185 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 185 art. 15, Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)