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Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 13/07/2011 (Rv. 618791 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Cause distinte per oggetto e per titolo - Riunione - Autonomia dei giudici - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618791-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo. Essendo tale assunto, tuttavia, suscettibile di temperamento ogni qualvolta la riunione non abbia vulnerato i diritti difensivi delle parti, nel giudizio di legittimità non è necessaria, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo, una nuova notifica del controricorso se, in una delle controversie riunite, vi sia stato il trasferimento del procuratore domiciliatario del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)