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Sez. 2, Sentenza n. 2987 del 18/08/1969 (Rv. 342876 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - AZIONE REALE INCIDENTE SULLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - IRRILEVANZA - LIMITI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DETERMINANTE L'ABUSO DELLA COSA COMUNE.*
Stato
decisa il 1969-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342876-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - AZIONE REALE INCIDENTE SULLA PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - ESCLUSIONE - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE - IRRILEVANZA - LIMITI - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA DETERMINANTE L'ABUSO DELLA COSA COMUNE.*

L'amministratore del condominio non puo, neppure su deliberazione dell'assemblea, sperimentare in giudizio un'Azione reale volta ad incidere sui limiti della proprieta individuale nei confronti di quella condominiale per converso, qualora l'uso della cosa di proprieta singola si rifletta oltre questa estendendosi alla cosa comune in modo da costituirne abuso, l'amministratore e senz'altro legittimato a chiedere che cessi questo collegamento con la cosa comune e l'uso abnorme di essa e cio soltanto in forza dei suoi poteri. (nella specie e stato ritenuto che l'amministratore non fosse legittimato ad agire in giudizio per dolersi che un condomino, nel costruire un'opera nel cortile di sua proprieta esclusiva, avesse omesso di osservare le distanze legali rispetto all'appartamento di un altro condomino, mentre era legittimato ad agire per dolersi che il primo condomino avesse appoggiato la costruzione al muro perimetrale, avesse soppresso nel muro alcune aperture, aprendone altre, e pretendesse di utilizzare in via esclusiva e pregiudizievole l'accesso condominiale ai contatori). (V 277, 64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)