Sez. 2, Sentenza n. 3198 del 09/10/1975 (Rv. 377312 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA A DIRITTI DEI CONDOMINI - MANDATO DEI SINGOLI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - LIMITI - CONTROVERSIA RELATIVA A DIRITTI DEI CONDOMINI - MANDATO DEI SINGOLI CONDOMINI - NECESSITA.*
I poteri dell'amministratore nella rappresentanza attiva del condominio in giudizio sono soggetti agli stessi limiti ai quali soggiacciono i suoi poteri di carattere sostanziale, indicati nello art 1131 cod civ. pertanto, allorche la lite abbia per suo oggetto congiuntamente diritti condominiali e diritti dei singoli, devono stare in giudizio anche tutti i condomini interessati, sicche per legittimare l'attivita del solo amministratore del condominio e necessario il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanza da parte dei singoli condomini. (V 1836/71, mass n 352366; 229/71, mass n 353032; (V 1224/70, mass n 346864; 2987/69, mass n 342876; (V 954/67, mass n 327198; 520/67, mass n 326466; (V 2907/66, mass n 325497).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)